STATUTO
Dell’Organizzazione di Volontariato
“Psicologi per i Popoli Emilia-Romagna – OdV”
Dell’Organizzazione di Volontariato
“Psicologi per i Popoli Emilia-Romagna – OdV”
Titolo 1 – Costituzione e scopi
Articolo 1- denominazione, sede e durata
1- E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii,
l’organizzazione Regionale di Volontariato denominata “PSICOLOGI PER I POPOLI- EMILIA
ROMAGNA-OdV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2- L’Associazione ha sede nel Comune di Bologna, – Il trasferimento della sede legale nell’ambito
dello stesso Comune non comporta una variazione al presente Statuto, salvo apposita delibera del
Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competente.
3- L’Associazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna e può operare anche in ambito
nazionale e internazionale.
4- Con delibera degli organi competenti possono essere istituite altre sedi secondarie od uffici.
5- L’Associazione ha durata illimitata.
1- E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii,
l’organizzazione Regionale di Volontariato denominata “PSICOLOGI PER I POPOLI- EMILIA
ROMAGNA-OdV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2- L’Associazione ha sede nel Comune di Bologna, – Il trasferimento della sede legale nell’ambito
dello stesso Comune non comporta una variazione al presente Statuto, salvo apposita delibera del
Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competente.
3- L’Associazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna e può operare anche in ambito
nazionale e internazionale.
4- Con delibera degli organi competenti possono essere istituite altre sedi secondarie od uffici.
5- L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi e attività
1- L’associazione non ha scopo di lucro; è apartitica e aconfessionale e avvalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati, fonda -la propria attività istituzionale ed
associativa sui principi costituzionali della democrazia della partecipazione sociale e sull’attività di
volontariato, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art 5 del
D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
2- l’Associazione opera nei seguenti settori:
a) Protezione civile ai sensi del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1;
b) Interventi e prestazioni sanitarie.
c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
3- L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) Collaborare con la Protezione Civile regionale e locale (è iscritta al registro di Protezione
Civile della Regione Emilia Romagna Cod. BO0056) nella gestione delle emergenze e nel
loro superamento, garantendo un pronto supporto psicologico e psicosociale alle persone, ai
gruppi e alle comunità colpite dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalla
attività dell’uomo, fornendo altresì ai soccorritori un sostegno psicologico nelle fasi di
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e nella fase di ricostruzione;
b) garantire pronta assistenza psicologica ai sopravvissuti, ai famigliari e ai soccorritori in
caso di incidenti di diversa natura, in collaborazione con le istituzioni sanitarie di
emergenza/urgenza e di pronto soccorso; garantire, in sintonia con le istituzioni preposte,
supporto psicologico ai sopravvissuti ad attacchi terroristici, ai famigliari e alla comunità;
c) garantire supporto psicologico ai familiari e ai soccorritori in situazione di ricerca di
persone scomparse, collaborando con le istituzioni preposte e le associazioni dei famigliari;
d) garantire il sostegno psicologico ai soccorritori, alle forze armate, alle altre associazioni e
alle Istituzioni coinvolte in eventi critici di diversa natura ed entità e supporto psicologico ai
sopravvissuti, ai famigliari, alla comunità e ai soccorritori in caso di attentati terroristici
e) collaborare con le istituzioni universitarie e centri di ricerca nazionali e internazionali
civiche, umanitarie di solidarietà e di utilità sociale, nel settore della protezione civile e
dell’assistenza sociale e sanitaria, caratterizzandosi per la speciale attenzione alle
problematiche di carattere psicologico e per l’uso di strumenti che derivano dalle discipline
psicologiche.
4- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) pronta mobilitazione in colonna mobile su attivazione della Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile; utilizzo delle tecniche psicologiche di provata
efficacia in contesti di emergenza, in ottemperanza alle linee guida internazionali finalizzati
alla tutela della salute mentale e alla promozione del benessere psicologico; collaborazione
con le autorità di Protezione Civile nell’utilizzo delle attività di previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi previste dall’art. 2 del Codice della Protezione Civile;
b) pronta mobilitazione in colonna mobile in ambito nazionale in collaborazione con la
Federazione Psicologi per i Popoli ODV, su attivazione di quest’ultima da parte del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
c) primo soccorso psicologico per sopravvissuti e famigliari in situazioni di incidenti maggiori
e incidenti semplici, di azioni di terrorismo, di scomparsa di persone, garantendo l’adeguato
supporto psicologico ai soccorritori, disponendo anche interventi di debriefing e defusing
psicologico;
d) cooperazione allo sviluppo a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti;
e) interventi in situazioni nazionali e internazionali caratterizzate da problematiche
interetniche.
f) formazione continua dei propri volontari su tutto il territorio nazionale, sia a livello teorico
che a livello operativo, attraverso corsi, esercitazioni e campi scuola;
e) formazione e/o informazione alle istituzioni dello stato, di protezione civile, sanitarie e
sociali e alle altre organizzazioni di volontariato
g) realizzazione di progetti e programmi finalizzati a specifiche esigenze ritenute importanti
ed attuali dall’Associazione.
h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque
collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento;
5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i
criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del
Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Le attività di cui ai precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso
i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali
volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
prevalente delle prestazioni dei volontari associati, fonda -la propria attività istituzionale ed
associativa sui principi costituzionali della democrazia della partecipazione sociale e sull’attività di
volontariato, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art 5 del
D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
2- l’Associazione opera nei seguenti settori:
a) Protezione civile ai sensi del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1;
b) Interventi e prestazioni sanitarie.
c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
3- L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) Collaborare con la Protezione Civile regionale e locale (è iscritta al registro di Protezione
Civile della Regione Emilia Romagna Cod. BO0056) nella gestione delle emergenze e nel
loro superamento, garantendo un pronto supporto psicologico e psicosociale alle persone, ai
gruppi e alle comunità colpite dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalla
attività dell’uomo, fornendo altresì ai soccorritori un sostegno psicologico nelle fasi di
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e nella fase di ricostruzione;
b) garantire pronta assistenza psicologica ai sopravvissuti, ai famigliari e ai soccorritori in
caso di incidenti di diversa natura, in collaborazione con le istituzioni sanitarie di
emergenza/urgenza e di pronto soccorso; garantire, in sintonia con le istituzioni preposte,
supporto psicologico ai sopravvissuti ad attacchi terroristici, ai famigliari e alla comunità;
c) garantire supporto psicologico ai familiari e ai soccorritori in situazione di ricerca di
persone scomparse, collaborando con le istituzioni preposte e le associazioni dei famigliari;
d) garantire il sostegno psicologico ai soccorritori, alle forze armate, alle altre associazioni e
alle Istituzioni coinvolte in eventi critici di diversa natura ed entità e supporto psicologico ai
sopravvissuti, ai famigliari, alla comunità e ai soccorritori in caso di attentati terroristici
e) collaborare con le istituzioni universitarie e centri di ricerca nazionali e internazionali
civiche, umanitarie di solidarietà e di utilità sociale, nel settore della protezione civile e
dell’assistenza sociale e sanitaria, caratterizzandosi per la speciale attenzione alle
problematiche di carattere psicologico e per l’uso di strumenti che derivano dalle discipline
psicologiche.
4- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) pronta mobilitazione in colonna mobile su attivazione della Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile; utilizzo delle tecniche psicologiche di provata
efficacia in contesti di emergenza, in ottemperanza alle linee guida internazionali finalizzati
alla tutela della salute mentale e alla promozione del benessere psicologico; collaborazione
con le autorità di Protezione Civile nell’utilizzo delle attività di previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi previste dall’art. 2 del Codice della Protezione Civile;
b) pronta mobilitazione in colonna mobile in ambito nazionale in collaborazione con la
Federazione Psicologi per i Popoli ODV, su attivazione di quest’ultima da parte del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
c) primo soccorso psicologico per sopravvissuti e famigliari in situazioni di incidenti maggiori
e incidenti semplici, di azioni di terrorismo, di scomparsa di persone, garantendo l’adeguato
supporto psicologico ai soccorritori, disponendo anche interventi di debriefing e defusing
psicologico;
d) cooperazione allo sviluppo a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti;
e) interventi in situazioni nazionali e internazionali caratterizzate da problematiche
interetniche.
f) formazione continua dei propri volontari su tutto il territorio nazionale, sia a livello teorico
che a livello operativo, attraverso corsi, esercitazioni e campi scuola;
e) formazione e/o informazione alle istituzioni dello stato, di protezione civile, sanitarie e
sociali e alle altre organizzazioni di volontariato
g) realizzazione di progetti e programmi finalizzati a specifiche esigenze ritenute importanti
ed attuali dall’Associazione.
h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque
collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento;
5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i
criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del
Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Le attività di cui ai precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso
i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali
volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Titolo 2 – Norme sul rapporto associativo
Articolo 3 – Norme sull’Ordinamento interno
1- L’ordinamento interno della Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati
possono esservi nominati.
2 – Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei
confronti dell’Associazione.
1- L’ordinamento interno della Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati
possono esservi nominati.
2 – Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei
confronti dell’Associazione.
Articolo 4 – Associati
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e
strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si
propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o
economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e
strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si
propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o
economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli
interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione
della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data della deliberazione. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e
comunicata in forma scritta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione;
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria contro il
provvedimento. Detto ricorso deve essere richiesto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica
del diniego, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve
essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata
dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
· per decesso;
· per recesso, con istanza presentata al Consiglio Direttivo e con efficacia immediata;
· per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (morosità) trascorsi 3 mesi
dall’inizio dell’esercizio sociale; il Consiglio Direttivo provvederà ad eventuale sollecito in tempo
utile per il versamento della quota. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.
· per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di
proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla Assemblea dei Soci,
mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o
PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro
180 (centoottanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini
del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può
comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea
che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’ammissione a socio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli
interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione
della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data della deliberazione. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e
comunicata in forma scritta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione;
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria contro il
provvedimento. Detto ricorso deve essere richiesto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica
del diniego, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve
essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata
dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
· per decesso;
· per recesso, con istanza presentata al Consiglio Direttivo e con efficacia immediata;
· per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (morosità) trascorsi 3 mesi
dall’inizio dell’esercizio sociale; il Consiglio Direttivo provvederà ad eventuale sollecito in tempo
utile per il versamento della quota. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.
· per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di
proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla Assemblea dei Soci,
mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o
PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro
180 (centoottanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini
del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può
comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea
che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
· partecipare ed essere informati di tutte le attività promosse dall’Associazione;
· godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
· prendere visione dei libri sociali e di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto,
l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale
provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata
presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta
eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.8, del presente Statuto.
I soci sono obbligati a:
· osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
· adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome,
nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto;
· astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione
· versare la quota associativa di cui all’articolo 5 nella misura e nei termini fissati annualmente dal
Consiglio Direttivo.
· contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
I soci hanno diritto a:
· partecipare ed essere informati di tutte le attività promosse dall’Associazione;
· godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
· prendere visione dei libri sociali e di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto,
l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale
provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata
presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta
eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.8, del presente Statuto.
I soci sono obbligati a:
· osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
· adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome,
nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto;
· astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione
· versare la quota associativa di cui all’articolo 5 nella misura e nei termini fissati annualmente dal
Consiglio Direttivo.
· contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Titolo 3 – Organi Sociali
Articolo 7 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente;
· l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del
Codice del Terzo settore;
· l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel
rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata
ai fini dello svolgimento della funzione.
Sono Organi dell’Associazione:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente;
· l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del
Codice del Terzo settore;
· l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel
rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata
ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 8 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e
all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa
dell’anno in corso ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere
più di 2 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione in seguito a Delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un
quinto degli associati ne ravvisino l’opportunità. Il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il
Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato,
deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da
recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e
l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e le stesse sono riassunte
in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è
trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede
dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria:
· nomina e revoca i componenti degli organi sociali e determina il numero dei componenti del
Consiglio Direttivo;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
· approva il bilancio;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
· delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
· delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da
parte dell’aspirante socio non ammesso;
· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
· destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
· eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
· eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore;
· delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti
dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o
scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli
associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire
una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del
Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e
all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa
dell’anno in corso ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere
più di 2 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione in seguito a Delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un
quinto degli associati ne ravvisino l’opportunità. Il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il
Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato,
deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da
recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e
l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e le stesse sono riassunte
in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è
trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede
dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria:
· nomina e revoca i componenti degli organi sociali e determina il numero dei componenti del
Consiglio Direttivo;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
· approva il bilancio;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
· delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
· delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da
parte dell’aspirante socio non ammesso;
· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
· destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
· eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
· eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore;
· delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti
dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o
scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli
associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire
una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del
Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 9 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti
dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati e non può essere eletto
Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra
i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla
elezione di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
· nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vice-Presidenti, un Segretario e un Tesoriere;
· cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
· predispone bilancio o rendiconto;
· stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
· delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
· delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente Vicario
ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, o tramite
altri canali di comunicazione (social media) in uso, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale
formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il
Consiglio può essere effettuato anche in videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione
venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa
le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente
Vicario, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando
sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti
dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati e non può essere eletto
Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra
i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla
elezione di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
· nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vice-Presidenti, un Segretario e un Tesoriere;
· cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
· predispone bilancio o rendiconto;
· stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
· delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
· delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente Vicario
ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, o tramite
altri canali di comunicazione (social media) in uso, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale
formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il
Consiglio può essere effettuato anche in videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione
venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa
le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente
Vicario, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando
sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Articolo 10 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di presiedere e convocare il Consiglio Direttivo
nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non
eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi,
curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottare, in caso di
necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato
dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al
Vice- Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi
eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente
convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.
La carica di Presidente si perde per:
·Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
· Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell’Associazione;
·Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
· Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5
del presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo il
Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea
ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di
procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente
cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di presiedere e convocare il Consiglio Direttivo
nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non
eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi,
curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottare, in caso di
necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato
dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al
Vice- Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi
eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente
convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.
La carica di Presidente si perde per:
·Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
· Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell’Associazione;
·Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
· Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5
del presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo il
Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea
ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di
procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente
cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Titolo 4 – Libri sociali
Articolo 11 – Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
Il libro degli associati;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
Il libro degli associati;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
Titolo 5 – Risorse
Articolo 12 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.:
feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,
fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi
della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed
il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci
entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la
convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate come previste dal D.Lvo 117/2017.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura
strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del
D.Lgs.n.117/2017.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.:
feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,
fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi
della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed
il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci
entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la
convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate come previste dal D.Lvo 117/2017.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura
strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del
D.Lgs.n.117/2017.
Titolo 6 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Articolo 13 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio
verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 117/2017.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio
verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 117/2017.
Titolo 7 – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 14 – Disposizioni transitorie
Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino
alla loro naturale scadenza.
Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino
alla loro naturale scadenza.
Articolo 15 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia