- 03/09/10
- 20/08/10
- 20/08/10
- 26/05/10
News
Nella prossima dichiarazione dei redditi destina a Psicologi per i Popoli – Emilia Romagna il 5 per mille della tua imposta dei redditi. Perchè? |
Statuto
Articolo 1
Denominazione, sede.
E' costituita l'organizzazione regionale di volontariato denominata "PSICOLOGI PER I POPOLI", sezione della Regione Emilia Romagna.
L'organizzazione ha sede in Bologna, Via G. F. Barbieri 24 . Il trasferimento della sede legale non comporta una variazione al presente Statuto. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite altre sedi secondarie od uffici.
Articolo 2
Statuto, regolamento e finalità.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.
L' Organizzazione, costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità umanitarie di solidarietà, nel settore della protezione civile e dell'assistenza sociale e sanitaria, caratterizzandosi per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche. Gli ambiti prioritari di intervento sono:
Le attività previste sono:
L' Organizzazione può perseguire i suoi obiettivi anche attraverso forme di collaborazione con altre Associazione e sarà iscritta alla associazione federativa nazionale di organismi regionali denominata "Psicologi per i Popoli". L' Organizzazione non può dipendere in alcun modo da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopi di lucro.
Articolo 3
Organi dell’Associazioni.
Gli organi dell' Organizzazione sono:
L'Elezione degli organi dell' Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ASSOCIATI
Articolo 4
Adesione.
Possono far parte dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che sono interessate allo scopo dell' Organizzazione stessa sia come psicologi che come cittadini.
La domanda di ammissione, con l'esplicito impegno al rispetto dello Statuto associativo, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Sarà compito del Consiglio Direttivo decidere entro sessanta giorni dalla presentazione dalla domanda. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell' Organizzazione. Articolo 5
L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
L'adesione comporta per l'associato maggiorenne di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' Organizzazione. L'associato che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima. Gli associati sono esclusi dall'organizzazione quando:
L’esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione alle norme statutarie e delle deliberazione degli organi dell’Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendo facoltà di replica.
Articolo 6
Diritti.
Tutti i soci hanno diritto di:
Articolo 7
Doveri.
I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell’Associazione.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione e di quella annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Gratuità dell’attività dei soci e delle cariche sociali.
L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito.
Agli associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 9
L'Assemblea degli associati, convocata dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno un decimo degli associati non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell' Organizzazione o altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre successivo al termine dell'esercizio, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell' Organizzazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La documentazione sul rendiconto annuale resta depositata presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più opportuni ai fini della pubblicizzazione rapida ed estesa.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.
Articolo 10
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di ammissione e di quella annuale di associazione
Ciascun associato potrà rappresentare altri associati purché munito di specifica delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe. Per la costituzione e la validità dell'assemblea è necessario l'intervento di associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non prima di ventiquattro ore. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Articolo 11
L'assemblea, organo sovrano dell'organizzazione, delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.
Articolo 12
L'assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devo essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
Articolo 13
Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La delibera di scioglimento dell’Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata del mandato, vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione tra gli associati: i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che ne delibererà la ratifica o l’eventuale sostituzione. Le cariche sociali non danno diritto al alcun compenso, salvo il semplice rimborso delle spese sostenute per conto dell' Organizzazione e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. I nuovi consiglieri eletti durano in carica per lo stesso periodo residuo degli altri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, anche in ottemperanza dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio:
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario che durano in carica per l'intera durata del consiglio.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte all'anno. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Articolo 17
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri e se deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL PRESIDENTE
Articolo 18
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
IL Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta. La firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. Al Presidente spettano le seguenti funzione:
IL SEGRETARIO
Articolo 19
Il Segretario sono affidati i seguenti compiti:
IL PATRIMONIO
Articolo 20
Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.
Articolo 21
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione assembleare e a norma di legge.
Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne eventuale prestito a tasso zero, non sono rimborsabili in nessun caso all'associato che receda o venga escluso dall'Organizzazione.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 22
In caso di divergenze o disaccordi interni all' Organizzazione deciderà inappellabilmente un arbitro unico da nominare in conformità al regolamento di arbitrato nazionale della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bologna.
La richiesta di intervento sarà a cura della parte più diligente.
Articolo 23
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e della Legge in generale.
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